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L.R. 39/2017, art. 24 – Modalità per l’assegnazione degli alloggi
1.
I comuni, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera f), provvedono all’espletamento delle procedure per l’accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica mediante un bando di concorso da indirsi entro il 30 settembre di ogni anno e approvano la relativa graduatoria; il bando di concorso viene indetto per ambiti sovracomunali nei casi, con le modalità e i criteri definiti dal regolamento di cui all’articolo 49, comma 2.
2.
I comuni, nello svolgimento delle procedure di selezione di cui al comma 1, possono avvalersi della collaborazione delle ATER, previa stipula di apposita convenzione.
3.
A seguito della pubblicazione della graduatoria il comune e l’ATER provvedono all’assegnazione degli alloggi secondo l’ordine stabilito dalla graduatoria e alla stipulazione dei relativi contratti, previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 25.
4.
I comuni, sentite le ATER, possono rinviare l’emanazione del bando dandone comunicazione alla Giunta regionale, qualora in relazione al bando precedente non siano pervenute domande, ovvero, pur essendone pervenute, non vi siano alloggi da assegnare; in tale ipotesi, la sopravvenuta disponibilità di alloggi consente di prorogare la graduatoria approvata ai sensi del comma 1 fino ad un massimo di due anni dalla sua pubblicazione.
5.
La mancata emanazione del bando è indicatore di assenza di fabbisogno abitativo ai fini dell’attribuzione di risorse per l’edilizia residenziale pubblica, ad esclusione dell’ipotesi in cui non vi sia la disponibilità di alloggi sul territorio.
6.
Per l’espletamento delle procedure di assegnazione degli alloggi, nonché al fine di costituire un archivio informatico dei beneficiari e del fabbisogno abitativo, i comuni e le ATER si avvalgono di una procedura informatica predisposta dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 49, comma 1, lettera e).
7.
Al fine dell’assegnazione degli alloggi, i comuni e le ATER, mediante la procedura informatica di cui al comma 6, effettuano gli abbinamenti tra i richiedenti inseriti in graduatoria e gli alloggi disponibili, tenuto conto della composizione dei nuclei familiari e delle caratteristiche delle unità abitative da assegnare, dando luogo ad una graduatoria per ciascuna unità abitativa.
Regolamento regionale in materia di edilizia residenziale pubblica
(previsto dall’art. 49, comma 2, della L.R. 39/2017)
Regolamento, art. 2 – Adempimenti preliminari alla pubblicazione dei bandi
1. I comuni entro il 30 aprile, ai fini della programmazione dei bandi, individuano:
a) la percentuale degli alloggi eventualmente da destinare alle finalità di cui agli articoli 44 (Utilizzo provvisorio di alloggi per situazioni di emergenza abitativa) e 46 (Attribuzione di alloggi per finalità sociali) della legge regionale, fatta salva la necessaria preventiva autorizzazione regionale ove prevista;
b) la percentuale degli alloggi da destinare alle riserve di cui all’articolo 30 (Riserve di alloggi a favore di giovani, coppie e famiglie monoparentali) della legge regionale;
c) gli eventuali alloggi da destinare alle finalità di cui all’articolo 45 (Bandi speciali per l’assegnazione di alloggi) della legge regionale per i quali è necessario richiedere la preventiva autorizzazione regionale.
2. Entro il termine di cui al comma 1, il comune e l’Ater devono individuare, nell’ambito della propria disponibilità, gli alloggi da destinare alle finalità di cui all’articolo 29 (Riserve di alloggi a favore delle forze dell’ordine) della legge regionale, dandone comunicazione alla Prefettura-UTG territorialmente competente, ai fini dell’approvazione dello specifico bando e della conseguente graduatoria da parte della Prefettura-UTG stessa.
Regolamento, art. 3 – Approvazione e pubblicazione del bando
1. I comuni, sulla base della rilevazione del fabbisogno abitativo, indicono entro il 30 settembre di ogni anno il bando per l’assegnazione degli alloggi.
2. I comuni, sentite le Ater, possono rinviare l’emanazione del bando dandone comunicazione alla giunta regionale, qualora in relazione al bando precedente non siano pervenute domande, ovvero, pur essendone pervenute, non vi siano alloggi da assegnare; in tale ipotesi, la sopravvenuta disponibilità di alloggi consente di prorogare la graduatoria approvata ai sensi dell’articolo 24, comma 1, della legge regionale fino ad un massimo di due anni dalla sua pubblicazione.
3. Il bando di selezione è pubblicato sul sito internet del comune interessato, dell’Ater territorialmente competente dandone comunicazione alla regione; i comuni e le Ater possono individuare ulteriori forme di pubblicità aggiuntive che prevedono una più capillare informazione sul territorio interessato.
4. Per l’assegnazione di alloggi ai sensi dell’articolo 45 della legge regionale la Giunta regionale può autorizzare i comuni all’emanazione di bandi speciali entro 90 giorni dalla richiesta.
5. I comuni possono avvalersi della collaborazione delle Ater per lo svolgimento delle procedure di selezione mediante bando, previa stipula della convenzione di cui all’articolo 24, comma 2 della legge regionale, come disciplinata dall’articolo 5.
Regolamento, art. 4 – Contenuti del bando di concorso e modalità di presentazione della domanda
1. Il bando di concorso deve indicare:
a) l’ambito territoriale;
b) i requisiti per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica prescritti dall’articolo 25 della legge regionale;
c) i punteggi e i criteri di priorità riferiti alle condizioni soggettive ed oggettive del concorrente e del suo nucleo familiare;
d) i criteri per la determinazione dei canoni di locazione di cui all’articolo 36 della legge regionale;
e) il termine non inferiore a trenta giorni e non superiore a sessanta per la presentazione della domanda e le modalità di presentazione della stessa;
f) i documenti da produrre contestualmente alla domanda, che non siano già in possesso o certificabili dal comune o da altre amministrazioni pubbliche;
g) la durata quinquennale del contratto di locazione;
h) le modalità di presentazione della domanda ed ogni altra informazione utile ai fini della partecipazione al bando di concorso;
i) le riserve di cui all’articolo 30 della legge regionale;
j) l’eventuale presenza di riserve ai sensi degli articoli 44, 45 e 46 della legge regionale.
2. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del bando.
3. La domanda, redatta su apposito modello approvato dalla Giunta regionale, è presentata mediante utilizzo della procedura informatica prevista dall’articolo 24, comma 6, della legge regionale.
4. Le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 25 della legge regionale da parte del richiedente e dei requisiti di cui alle lettere b), c), d) ed f) del comma 2 del medesimo articolo da parte dei componenti il suo nucleo familiare, sono attestate dal richiedente mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Il requisito di cui al comma 2, lettera e) dell’articolo 25 della legge regionale deve essere documentato con dichiarazione unica sostitutiva ISEE relativa all’ultima dichiarazione dei redditi di cui all’articolo 5 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 214 ed al conseguente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante “Regolamento concernente la revisione e le modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)” nonché del decreto legislativo n. 147/2017 “Disposizioni per l’introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà”.
5. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 25, comma 2, lettera c) della legge regionale, s’intende adeguato al nucleo familiare richiedente, l’alloggio che rispetta i parametri fissati per l’assegnazione di cui all’articolo 10 (vedi sotto).
6. In fase di prima applicazione, qualora la procedura informatica non fosse attivata, la domanda potrà essere presentata in forma cartacea presso il comune o presso l’Ater, qualora delegata.
Regolamento, art. 5 – Convenzione
1. I comuni per lo svolgimento di tutte o parte delle procedure di selezione possono avvalersi delle Ater, ai sensi dell’articolo 24, comma 2, della legge regionale, previa stipula di apposita convenzione a titolo oneroso.
2. Per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono delegare alle Ater:
a) la predisposizione del bando;
b) l’istruttoria delle domande e la formazione della graduatoria provvisoria anche attraverso l’utilizzo della procedura informatica di cui all’articolo 24, comma 6, della legge regionale.
3. I comuni possono, altresì, delegare alle Ater gli ulteriori adempimenti connessi all’assegnazione e alla gestione del proprio patrimonio di edilizia residenziale pubblica.
Regolamento, art. 6 – Bandi per ambiti sovracomunali
1. Nei comuni ove insiste patrimonio alloggiativo di erp non utilizzato per mancanza di graduatoria o di domande valide gli stessi sono obbligati a pubblicare un bando sovracomunale comprendente i comuni contermini appartenenti allo stesso ambito provinciale.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il bando è predisposto avuto riguardo alla disponibilità degli alloggi, alla popolazione residente, alle domande di accesso ed alle caratteristiche del territorio nel rispetto della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 “Disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali” e successive modificazioni.
3. Il bando dovrà essere pubblicato ogni anno in cui si verifichino le condizioni di cui al comma 1.
4. I comuni possono comunque procedere alla pubblicazione di un bando per ambito territoriale sovra comunale al fine di ottimizzare la gestione del patrimonio erp del territorio di riferimento anche in assenza delle condizioni di cui al comma 1.
5. Per quanto riguarda i contenuti del bando, si applicano le disposizioni dell’articolo 4 in quanto compatibili.
Regolamento, art. 10 – Modalità di assegnazione degli alloggi
1. All’assegnazione degli alloggi agli aventi diritto, sulla base della graduatoria, provvede l’ente proprietario o delegato, previa verifica dei requisiti ai sensi dell’articolo 25, comma 3, della legge regionale.
2. L’assegnazione è effettuata mediante la procedura informatica di cui all’articolo 24, comma 6, della legge regionale sulla base degli abbinamenti tra i richiedenti inseriti in graduatoria e gli alloggi disponibili, tenuto conto della composizione dei nuclei familiari e delle caratteristiche degli alloggi, nel rispetto dei seguenti parametri:
Numero componenti | Superficie utile minima | Superficie utile massima | Numero camere massimo |
1 | 28 | 45 | 1 |
2 | 45,01 | 65 | 2 |
3 | 65,01 | 75 | 2 |
4 | 75,01 | 80 | 3 |
5 | 80,01 | 95 | 3 |
6 o più | oltre 95 | 4 o più |
3. Nell’assegnazione effettuata secondo i parametri di cui al comma 2, dovranno essere altresì tenuti in considerazione, di norma, i seguenti criteri:
a) alloggio con una camera da letto: 1 persona oppure una coppia (coniugi o coppia conviventi);
b) alloggio con due camere da letto: due persone se composto da adulto con figlio/a oppure composto da due persone adulte non coppia convivente, oppure tre persone se inferiore a mq 65 utili oppure quattro persone se superiore a mq 65 utili;
c) alloggio con tre camere da letto: quattro persone se superiore a mq 65 utili ed inferiore a mq 80, oppure cinque o più persone.
4. Qualora fossero disponibili per l’assegnazione più alloggi idonei al nucleo familiare avente diritto, dovrà essere tenuta altresì conto la condizione economica del medesimo in relazione al canone ed alle spese accessorie.
5. Possono essere effettuate assegnazioni in deroga ai parametri del presente articolo nei casi di presenza di handicappati gravi o di particolari condizioni degli assegnatari oppure nelle ipotesi di eventuali richieste di cambio dell’alloggio al momento dell’assegnazione, purché la deroga consenta, a giudizio dell’ente proprietario o delegato, soluzioni valide ai fini della razionalizzazione dell’uso del patrimonio pubblico.